Criteri Ambientali Minimi (CAM)
Obbligatorietà dei CAM (criteri ambientali minimi)
Si tratta dell’attribuzione obbligatoria negli appalti di un punteggio tecnico per prestazioni ambientali e sociali più elevate in edilizia, per i prodotti e i servizi, questo è l’obiettivo principale dei CAM emanati recentemente. Forse saranno velleitari e ipotetici, ma pur sempre fissati per legge[1], sono i nuovi Criteri Ambientali Minimi a cui i lavori pubblici dovranno far fede e gli appalti dovranno prevedere sistemi premiali per la loro applicazione.
Oltre che per l’edilizia, sono stati emanati gli aggiornamenti legislativi (Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2017) che sono già in vigore dal 13 febbraio 2017, anche per gli arredi e i prodotti tessili. Tutto ciò in virtù del “raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico di cui all’art.3 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 ed anche al conseguimento degli obiettivi nazionali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione – revisione 2013”.
Di seguito si prova a dare una veloce carrellata dei vari criteri. Sarà difficile poiché sono tanti e molto particolareggiati.
Caratteristiche del progetto, indice prestazione energetica min A3
Il progetto, fin dal suo studio di fattibilità iniziale, deve verificare l’habitat del progetto e le interconnessioni ad habitat esterni all’area di intervento risparmio idrico, ed inoltre garantire l’illuminazione naturale e approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili. Nelle nuove costruzioni, l’indice di prestazione energetica globale delle nuove costruzioni dovrà corrispondere almeno alla classe A3.
Componenti edilizi e materiali disassemblabili
In tutti gli appalti l’Amministrazione deve verificare che il progetto preveda l’uso di materiali rinnovabili (almeno il 15% di materia recuperata o riciclata), una distanza minima per l’approvvigionamento dei prodotti da costruzione e il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’edificio. Non sono consentite sostanze dannose per l’ozono, ad alto potenziale di riscaldamento globale ed inoltre i componenti edilizi devono garantire la disassemblabilità, cioè la possibilità che, a fine vita, possano essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili.
Il Progettista
L’appalto dovrà effettuare la valutazione della capacità tecnica dei progettisti a cui sarà attribuito un punteggio premiante alla proposta redatta da un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico – ambientale secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente. “Il progetto dovrà, altresì, indicare, una selezione delle specie arboree e arbustive da mettere a dimora in tali aree, tenendo conto della funzione di assorbimento delle sostanze inquinanti in atmosfera, e di regolazione del microclima e utilizzando specie che presentino le seguenti caratteristiche: ridotta esigenza idrica; resistenza alle fitopatologie; assenza di effetti nocivi per la salute umana (allergeniche, urticanti, spinose, velenose etc.)”.
Imprese caratteristiche
Le imprese devono possedere la registrazione EMAS oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.
Link
http://www.macrodesignstudio.it/luci-e-ombre-dei-criteri-ambientali-minimi/ù
http://www.ediltecnico.it/52174/nuovi-criteri-ambientali-minimi-progettazione-e-interni/
http://www.ingegneri.info/news/edilizia/criteri-minimi-ambientali-ecco-le-nuove-regole-da-seguire/
[1] Dlg n.50/016 – Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale). 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente previsto nell’articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6…
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[…] Tratto da Urbaterr. […]